Aliquote e franchigie nei casi di successione per rappresentazione
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.8 del 12 febbraio 2010, ha chiarito che, nel caso di successione per rappresentazione, per la determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili in relazione all’imposta sulle successioni, occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il defunto ed il rappresentante (ovvero il soggetto che effettivamente beneficia del trasferimento) e non al rapporto esistente tra il defunto ed il rappresentato.
Infatti, sebbene l’art. 467 del codice civile, nel disciplinare l’istituto della successione per rappresentazione, disponga che “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità”, tale norma non trova applicazione in campo tributario.
Infatti - ricorda l’Agenzia - “la disciplina civilistica di un istituto è applicabile al campo tributario qualora l’ordinamento tributario non disciplini autonomamente la materia con proprie norme, anche se derogatorie a quelle civilistiche”. Pertanto, visto che l’art. 2 comma 48 del DL 262/2006 (come convertito dalla L. 286/2006) ha determinato le aliquote e franchigie della reintrodotta imposta sulle successioni sulla base del rapporto intercorrente tra defunto e beneficiario del trasferimento, a tale rapporto dovrà farsi riferimento anche nel caso di successione per rappresentazione, ignorando il rapporto di parentela intercorrente tra il soggetto rappresentato e il defunto. (Redazione)
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