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Aliquote e franchigie nei casi di successione per rappresentazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 febbraio 2010

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L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.8 del 12 febbraio 2010, ha chiarito che, nel caso di successione per rappresentazione, per la determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili in relazione all’imposta sulle successioni, occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il defunto ed il rappresentante (ovvero il soggetto che effettivamente beneficia del trasferimento) e non al rapporto esistente tra il defunto ed il rappresentato.

Infatti, sebbene l’art. 467 del codice civile, nel disciplinare l’istituto della successione per rappresentazione, disponga che “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità”, tale norma non trova applicazione in campo tributario.
Infatti - ricorda l’Agenzia - “la disciplina civilistica di un istituto è applicabile al campo tributario qualora l’ordinamento tributario non disciplini autonomamente la materia con proprie norme, anche se derogatorie a quelle civilistiche”. Pertanto, visto che l’art. 2 comma 48 del DL 262/2006 (come convertito dalla L. 286/2006) ha determinato le aliquote e franchigie della reintrodotta imposta sulle successioni sulla base del rapporto intercorrente tra defunto e beneficiario del trasferimento, a tale rapporto dovrà farsi riferimento anche nel caso di successione per rappresentazione, ignorando il rapporto di parentela intercorrente tra il soggetto rappresentato e il defunto. (Redazione)

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