L’istanza di adesione è presentata al momento della sua ricezione
Se perviene all’ufficio dopo il termine per il ricorso, non opera la sospensione
La sospensione del termine per la proposizione del ricorso dovuta alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non si verifica ove questa sia pervenuta all’Agenzia delle Entrate successivamente al decorso del termine per la presentazione dell’impugnazione.
Così, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 31 del 24 febbraio 2010, ha dichiarato tardivo un ricorso in quanto l’istanza di adesione, spedita entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto ma pervenuta all’ufficio successivamente a tale data, non può comportare la sospensione di cui all’art. 6 del DLgs. 218/97.
In base alla norma richiamata, se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione del ricorso rimane ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41