Nel fallimento l’azione è riservata al curatore
Per poter agire contro l’amministratore, il terzo deve provare un danno diretto sul proprio patrimonio causato da atti illeciti dolosi o colposi
Se la condotta dell’amministratore determina la lesione dell’integrità del patrimonio sociale, con conseguente insufficienza dell’attivo nell’ambito del successivo fallimento, la “mala gestio” colpisce tutti i creditori sociali e legittima il solo curatore all’esercizio dell’azione di cui all’art. 2394 del codice civile (ex art. 146 del RD 267/42).
Il terzo, per poter agire nei confronti dell’amministratore stesso, deve provare un danno diretto sul proprio patrimonio quale conseguenza di atti illeciti dolosi o colposi.
A stabilirlo è la sentenza n. 6870 del 22 marzo 2010 della Corte di Cassazione, riprendendo orientamenti già espressi in precedenti pronunce.
È vero, infatti, che l’art. 2395 del codice civile legittima il terzo, ...