Sanzioni pesanti per chi omette le nuove comunicazioni
L’aspetto più preoccupante per gli operatori riguarda l’inapplicabilità degli istituti del concorso di violazioni e della continuazione
L’inadempimento ai nuovi obblighi di monitoraggio delle operazioni “ a rischio frode” determina pesanti conseguenze sanzionatorie. Secondo l’art. 1, comma 3, del DL 40/2010, infatti, per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, viene applicata la sanzione prevista dall’art. 11 del DLgs. 471/97 per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (da 258 euro a 2.065 euro), elevata al doppio.
Ma l’aspetto che più deve preoccupare gli operatori riguarda l’inapplicabilità degli istituti del concorso di violazioni e della continuazione. Se, quindi, vengono commesse violazioni diverse, anche se originate da un’unica azione od omissione, o violazioni riferite a più periodi d’imposta, ...
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