L’affitto dell’immobile spiazza il reddito del comodatario
Il reddito deve essere imputato al proprietario anche se il canone è percepito dal comodatario, a prescindere da chi in concreto si arricchisce
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 394 del 22 ottobre 2008, richiama l’art. 26 del TUIR, il quale prevede che “... concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, [...] per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso”.
Infatti, prosegue, dal punto di vista fiscale, il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal marito/comodante alla moglie/comodataria, in quanto il comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del c.c., è un contratto ad effetti “obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato ...
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