Solo acconti per il curatore cessato prima dalla carica
Il Tribunale provvede alla liquidazione del compenso in via definitiva al termine della procedura fallimentare
A favore del curatore cessato dalla carica nel corso della procedura fallimentare può essere riconosciuto, in tale fase, solo un acconto sul compenso. Il compenso definitivo può essere liquidato dal Tribunale esclusivamente alla chiusura della procedura stessa.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11011 del 6 maggio 2010.
Nei fatti, un professionista veniva revocato dall’incarico di curatore prima della conclusione della procedura fallimentare per aver ricevuto incarichi di consulenza incompatibili con la permanenza dello stesso nelle sue funzioni.
Dopo la revoca, il curatore chiedeva un acconto sul compenso per l’opera prestata, sulla base dell’attivo realizzato durante l’espletamento dell’incarico e il passivo accertato, che il Tribunale
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