Richiesta di rimborso ICI, la controversia al giudice ordinario
Per le sezioni Unite della Corte di Cassazione, la richiesta di Equitalia, che aveva versato l’imposta al Comune sbagliato, rientra nella sua giurisdizione
Con la sentenza del 7 maggio 2010 n. 11088, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla richiesta di rimborso dell’ICI promossa dalla società Equitalia Spa (già Uniriscossioni Spa) che aveva versato erroneamente, per un errore materiale, ad un Comune le somme che piuttosto spettavano ad un altro.
La società concessionaria del servizio di riscossione dell’ICI per conto di entrambi i Comuni tirati in causa si era rivolta al Tribunale di Torino per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, ovvero, in via subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’articolo 2041 del medesimo regio decreto.
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