Dal 23 ottobre si possono precompilare le domande di ingresso di lavoratori stranieri
Con una circolare interministeriale vengono forniti chiarimenti e istruzioni operative
A ridosso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 2 ottobre 2025, con cui si è inteso definire la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la circolare interministeriale n. 8047/2025 al fine di fornire chiarimenti e istruzioni in materia.
In via preliminare, si ricorda che secondo le previsioni del citato DPCM (si veda “Definita la programmazione dei flussi di ingresso 2026/2028” del 17 ottobre 2025) sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro quote complessive pari a 164.850 unità per l’anno 2026, 165.850 unità per l’anno 2027 e 166.850 unità per l’anno 2028.
Ciò premesso, con la citata circ. n. 8047/2025 si rende noto che con riferimento all’anno 2026 le domande per rilascio dei nulla osta al lavoro dovranno essere precompilate sul Portale ALI del Ministero dell’Interno a partire dal prossimo 23 ottobre fino al 7 dicembre 2025.
Successivamente, le domande precompilate potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dal:
- 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo;
- 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico;
- 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell’assistenza familiare.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
Nel merito, si ricorda che i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati alla consulenza del lavoro ex art. 1 della L. 12/79 e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro.
Entrando nel merito degli adempimenti preliminari, nella circolare in commento si precisa innanzitutto che le istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e non stagionale possono essere presentate per le attività economiche, identificate con codice ATECO, che rientrano nei settori previsti dal DPCM 2 ottobre 2025, fatto salvo quanto contemplato per il settore dell’assistenza familiare.
In ogni caso, per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare (ad esclusione, dunque, di quelli per lavoro stagionale), dovrà essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il competente centro per l’impiego della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale.
Si ricorda, inoltre, che i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale.
Un altro tema rilevante trattato nella circolare in commento riguarda l’acquisizione dell’asseverazione ai sensi dell’art. 24-bis del DLgs. 286/98, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti abilitati alla consulenza del lavoro o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
L’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare, mentre non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie di un apposito Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro.
Un altro aspetto riguarda invece i requisiti reddituali. In particolare, nella circ. n. 8047/2025 si ricorda che per tutti i comparti lavorativi diversi dall’assistenza familiare, il reddito imponibile (in caso di persona fisica o impresa individuale) oppure il fatturato (in caso di enti e società), non può essere inferiore a 30.000 euro annui.
Invece, in merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell’assistenza familiare si ricorda che l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, ossia 7.002,97 euro annuali per il 2025.
Infine, si chiarisce che nel caso delle imprese agricole, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, come quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
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