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Venerdì, 17 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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La specificità dei motivi di esclusione dall’associazione limita l’intervento del giudice

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 ottobre 2025

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 27556/2025, ha precisato che, ove l’atto costitutivo di un’associazione contenga una specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l’esclusione dell’associato, la verifica giudiziale deve arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, dei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione. Di contro, quando nessuna indicazione specifica sia contenuta nell’atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum, il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest’ultimo aspetto.

A fronte di ciò, in presenza di una clausola statutaria di un’associazione che indichi in modo specifico le cause di esclusione, la verifica giudiziale deve attenere alla puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti e non può fare riferimento alla clausola generale dei gravi motivi di cui all’art. 24 comma 3 c.c. (“L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi …”).

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