Per i concessionari alla riscossione definiti gli importi welfare per il 2025
Lo scorso 13 ottobre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le OO.SS. dei lavoratori (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) hanno siglato l’Accordo relativo al contributo welfare aziendale per l’annualità 2025, come disciplinato dall’Accordo 15 luglio 2014 e dalle successive intese sottoscritte dalle Parti.
Si precisa che tale contributo (i cui importi sono stati definiti utilizzando i criteri di calcolo utilizzati precedentemente dal 2014 al 2024) deve essere erogato unitamente alla retribuzione del corrente mese di ottobre ai dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultino fiscalmente a carico o destinatari dell’assegno universale. Di seguito si riportano i valori spettanti per l’annualità in corso suddivisi per fasce di età, come risultanti dall’allegato all’intesa: fino a 5 anni, 248,67 euro; da 6 a 10 anni, 115,46 euro; da 11 a 13 anni, 177,62 euro; da 14 a 18 anni, 266,44 euro e, infine, da 19 a 25 anni, 444,06 euro.
Le Parti hanno chiarito che il montante di premio welfare inizialmente pattuito è stato decurtato dagli importi corrisposti (in aggiunta a quelli eventualmente spettanti per l’anno 2025) ai lavoratori che hanno presentato istanza per i nuovi nati o per i nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative all’annualità 2024.
L’Accordo ha altresì chiarito che i valori sopraindicati dovranno essere erogati anche nei casi di nascita o di ingresso nel nucleo familiare di figlio adottato o di affido di un minore per un periodo di almeno 12 mesi avvenuti dopo l’erogazione prevista per il 2025 e saranno eventualmente detratti dalla somma da erogare nel 2026.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41