Pagamenti tracciabili e adempimento collaborativo attrattivi per i gruppi di imprese
Nei gruppi l’uso di pagamenti tracciabili da parte delle società non ammesse alla cooperative compliance può allineare i termini di accertamento
Negli ultimi anni, l’impiego degli strumenti tracciabili di pagamento è stato fortemente incentivato dal legislatore, offrendo, in cambio, benefici fiscali ai contribuenti virtuosi, con l’obiettivo di contrastare l’evasione.
In quest’ottica, un’agevolazione a cui prestare particolare attenzione con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è contenuta nell’attuale art. 3 del DLgs. n. 127/2015, che offre la riduzione di due anni dei termini di accertamento ordinari delle imposte dirette e dell’IVA (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72) ai contribuenti che nel corso del periodo d’imposta:
- documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi;
- garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati, se di importo superiore a 500 euro, utilizzando strumenti di pagamento che consentono l’identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento, quali il bonifico bancario o postale, la carta di debito o di credito, l’assegno non trasferibile, la RIBA e il MAV (cfr. art. 3 del DM 4 agosto 2016 e risposta a interpello n. 404/2022);
- comunicano l’esistenza dei due presupposti appena descritti nella dichiarazione dei redditi, barrando la specifica casella (rigo RS269 per il modello REDDITI SC e rigo RS136 per i modelli REDDITI PF e SP), pena l’inefficacia dell’agevolazione (cfr. art. 4 del DM 4 agosto 2016).
Al ricorrere di queste tre condizioni, il termine decadenziale dell’attività accertativa si riduce di due anni. Per l’anno di imposta 2024, ad esempio, i termini di accertamento spirano il 31 dicembre 2028, anziché il 31 dicembre 2030.
Il regime premiale, sebbene non sia di recente istituzione, ha assunto rinnovata importanza a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito delle innovazioni apportate dal DLgs. 221/2023 a un altro primario istituto a carattere premiale: il regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 128/2015.
Fra le varie modifiche apportate al nostro regime di cooperative compliance con l’obiettivo di potenziarlo, estenderlo e renderlo più appetibile ai contribuenti, infatti, si annovera anche l’introduzione di un significativo effetto premiale, gemello di quello appena visto per i pagamenti tracciabili, consistente nella riduzione dei termini di accertamento di due anni (art. 6 comma 6-bis del DLgs. 128/2015) per i contribuenti ammessi al regime, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da compromettere il reciproco affidamento tra il Fisco e il contribuente, presupposto fondante della cooperative compliance.
Indubbiamente, entrambi i regimi premiali – tra loro non cumulabili come disposto dall’art. 6 comma 6-quinquies del DLgs. 128/2015 – risultano già di per sé interessanti per un sempre maggior numero di contribuenti, permettendo di ottenere una significativa riduzione del periodo temporale in cui l’Amministrazione può esercitare il suo sindacato sulle condotte tributarie (in termini percentuali, si tratta di una riduzione del 40%).
In tal modo, si produce, innanzitutto, il sostanziale allineamento tra i termini di accertamento del nostro ordinamento e quelli ordinari di altre primarie economie mondiali (per menzionarne alcune: Belgio, Canada, Francia, Stati Uniti). Inoltre, la combinazione dei due regimi premiali in parola diviene particolarmente attrattiva per i gruppi di imprese in cui una o più società (si pensi, ad esempio, alla capogruppo o alla società principale) sono state ammesse al regime di adempimento collaborativo e quindi già beneficiano, a partire dal periodo d’imposta 2024, dei termini decadenziali ridotti. In tali contesti societari articolati rimarrebbero invece escluse dai termini ridotti le società secondarie del gruppo, soggette agli ordinari termini di accertamento, disallineati e più lunghi di due anni.
Al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, facilmente verificabili per queste società che, comunque soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, sono caratterizzate da bassa complessità (e talvolta infrequenza) delle operazioni svolte, nonché da un ridotto numero di dipendenti e scarse o nulle movimentazioni di contante, si otterrebbe quindi l’importante beneficio di allineare i termini decadenziali per le attività di accertamento delle Entrate per tutte (o quasi) le società del gruppo.
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