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Approvato il modello di comunicazione per la global minimum tax

Il DM 16 ottobre 2025 recepisce, inoltre, la direttiva DAC 9 sullo scambio automatico dei dati

/ REDAZIONE

Sabato, 18 ottobre 2025

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Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il DM 16 ottobre 2025, con il quale si dà attuazione alle disposizioni dell’art. 51 comma 8 del DLgs. 209/2023.

Il predetto art. 51 disciplina gli obblighi di presentazione della c.d. “comunicazione rilevante” ai fini dell’imposizione integrativa, nella quale sono fornite le informazioni sulla struttura del gruppo, quelle relative alla determinazione dell’imposta integrativa e quelle delle opzioni riferite alla disciplina in esame esercitate o revocate.

La comunicazione rilevante è presentata a regime entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferisce e, in relazione al solo “esercizio transitorio” (per molte imprese, il 2024), entro il diciottesimo giorno successivo all’ultimo giorno dell’esercizio.

Il DM 16 ottobre 2025, più precisamente, disciplina tre aspetti.
Il primo attiene più propriamente al contenuto della comunicazione rilevante e alle modalità e condizioni per la sua presentazione. L’art. 2, ad esempio, stabilisce quali sono i soggetti tenuti a presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, individuati in primo luogo nelle imprese localizzate in Italia; si recepisce tuttavia il principio per cui tali soggetti sono esonerati dall’obbligo se questo è assolto da un’altra impresa locale, ovvero dalla capogruppo o da una società designata localizzate in un Paese che ha con l’Italia un accordo qualificato (l’art. 1 comma 1 lettera a) del DM precisa che la direttiva 2025/872/Ue costituisce accordo qualificato nei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione europea).

L’art. 4 del DM disciplina il contenuto della comunicazione rilevante, distinguendo tra la sezione generale e le sezioni giurisdizionali, da compilare in relazione a ciascun Paese in cui opera il gruppo.
L’art. 5 introduce un sistema di rendicontazione semplificato (transitional simplified jurisdictional reporting framework), operante sino al 2028, nel quale l’impresa dichiarante può indicare alcune rettifiche all’utile di bilancio, propedeutiche alla determinazione dell’imposta integrativa, in modo aggregato e non per ciascuna impresa.

L’art. 6 replica i termini di presentazione previsti dalla norma primaria, mentre l’art. 7 comma 1 consente di presentare, entro gli stessi termini, una comunicazione rettificativa, la quale sostituisce quella originaria.
Le modalità concrete di presentazione della comunicazione rilevante saranno oggetto di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il secondo ordine di tematiche oggetto del DM 16 ottobre 2025 riguarda il recepimento della direttiva 2025/872/Ue (DAC 9), con la quale è stato previsto lo scambio automatico, in sede intraeuropea, delle comunicazioni in esame.
L’art. 8 del DM, in particolare, stabilisce che sono in sostanza oggetto dello scambio automatico le comunicazioni riferite a tutti i periodi d’imposta coperti dalle disposizioni sull’imposizione minima globale e che sono destinatari delle informazioni tutti gli altri Stati membri (oltre alle eventuali altre giurisdizioni che stipulino accordi qualificati in tal senso).
A regime, le informazioni sono scambiate entro tre mesi dal termine di presentazione della comunicazione rilevante.

Da ultimo, il DM 16 ottobre 2025 contiene in allegato il modello standard di comunicazione rilevante, in linea con le esigenze di garantire un set comune di informazioni e un approccio coerente e uniforme in tutte le giurisdizioni che hanno implementato la global minimum tax, nonché di agevolare l’adempimento da parte dei gruppi multinazionali nei diversi Paesi in cui operano.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al DM, tale modello standard deve essere utilizzato anche da parte dei gruppi esclusivamente nazionali tenuti agli obblighi in esame.

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