Conferimento: maggiori valori nel consolidato se non preesiste il controllo
Il documento OIC n. 17 chiarisce che prima dell’operazione conferente e conferitaria devono essere caratterizzate da una effettiva terzietà
I maggiori valori iscritti a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda, sia dall’impresa conferente (maggior valore iscritto sulla partecipazione ricevuta in cambio) che dalla società conferitaria (maggior valore iscritto sull’azienda rispetto a quello cui risultava iscritta in capo al conferente), devono essere elisi dal bilancio consolidato, nel quale eventualmente confluiscono sia l’impresa conferente che la società conferitaria, ma soltanto se il conferimento ha natura meramente scorporativa (conferimento in newco controllata al 100% dal conferente), oppure se già ante conferimento tra conferente e conferitaria esisteva un legame partecipativo di controllo o comunque una situazione di assoggettamento a comune controllo in capo ad una terza impresa.
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