Operazioni triangolari più semplici nella UE
Beneficio della non imponibilità anche quando il contratto di trasporto è stipulato dal promotore, su mandato e in nome del cedente
Nelle operazioni triangolari che vedono coinvolti due operatori italiani ed un destinatario finale della merce comunitario, il beneficio della non imponibilità dettato dall’articolo 58 del DL 331/93 può essere accordato anche qualora il contratto di trasporto sia stipulato dal promotore della triangolare, su mandato ed in nome del cedente, a condizione che il trasportatore ritiri la merce direttamente dal cedente stesso. Questo il messaggio desumibile dalla risoluzione 35/E di ieri, 13 maggio 2010, che, evidentemente, rettifica la precedente diversa conclusione contenuta nelle risoluzioni 115/E/2001 e 51/E/1995.
Si pensi, dunque, ad una operazione così strutturata: una società italiana (A) cede ad un’altra società residente (B) beni destinati alla successiva rivendita ad una terza ...
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