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FISCO

Banche e assicurazioni: salve le svalutazioni crediti operate fino al 2004

La deduzione dei «noni» rinviati agli esercizi successivi è un diritto acquisito che successive modifiche normative non possono influenzare

/ Luca FORNERO

Mercoledì, 7 luglio 2010

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Le eccedenze (rispetto al limite fiscalmente deducibile in ogni esercizio) delle svalutazioni crediti rilevate precedentemente al 2005, la cui deducibilità sia stata rinviata per quote costanti nei 9 esercizi successivi (ai sensi dell’art. 106 comma 3 del TUIR pro tempore vigente), restano comunque deducibili ai fini IRAP anche in detti esercizi.
Così si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale di Torino nella sentenza n. 5/1/10 (depositata il 21 gennaio 2010), ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza di merito sul punto (tra le altre, si vedano le C.T. Prov. Torino 11 ottobre 2007 n. 132 e 29 maggio 2009 n. 49, nonché le C.T. Reg. Milano 18 febbraio 2009 n. 16/43/09 e 11 marzo 2009 n. 16/12/09).

Fino al periodo d’imposta 2004 (soggetti “solari”), ...

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