Banche e assicurazioni: salve le svalutazioni crediti operate fino al 2004
La deduzione dei «noni» rinviati agli esercizi successivi è un diritto acquisito che successive modifiche normative non possono influenzare
Le eccedenze (rispetto al limite fiscalmente deducibile in ogni esercizio) delle svalutazioni crediti rilevate precedentemente al 2005, la cui deducibilità sia stata rinviata per quote costanti nei 9 esercizi successivi (ai sensi dell’art. 106 comma 3 del TUIR pro tempore vigente), restano comunque deducibili ai fini IRAP anche in detti esercizi.
Così si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale di Torino nella sentenza n. 5/1/10 (depositata il 21 gennaio 2010), ribadendo il costante orientamento della giurisprudenza di merito sul punto (tra le altre, si vedano le C.T. Prov. Torino 11 ottobre 2007 n. 132 e 29 maggio 2009 n. 49, nonché le C.T. Reg. Milano 18 febbraio 2009 n. 16/43/09 e 11 marzo 2009 n. 16/12/09).
Fino al periodo d’imposta 2004 (soggetti “solari”), ...
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