Niente «bonus occupazione» allo studio professionale non «sicuro»
Il rispetto delle norme sulla sicurezza sono indispensabili per la fruizione del credito d’imposta
Il “bonus occupazione” non spetta ai datori di lavoro che non osservano le norme relative alla sicurezza sul lavoro. Questo, in sostanza, è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21698 di ieri, 22 ottobre 2010.
Oggetto della controversia è la spettanza del credito d’imposta per l’incremento occupazionale, disciplinato dall’art. 7 della L. 388/2000, di cui uno studio legale associato ha beneficiato negli anni 2001 e 2002. La questione riguarda, in particolare, la revoca del credito d’imposta conseguente alla carenza della documentazione prevista dalle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Al riguardo, il contribuente contestava l’irrilevanza, al fine dell’agevolazione, di tale documentazione, attribuendo alla carenza
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