In G.U. le modifiche al Regolamento CONSOB sulla disciplina degli intermediari
Sulla G.U. n. 290 di oggi, 13 dicembre, è stata pubblicata la Deliberazione 3 dicembre 2010 n. 17581 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, recante modifiche al regolamento di attuazione del DLgs. 58/1998, relativo alla disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.
Di seguito le modifiche, che entreranno in vigore a partire da domani, 14 dicembre 2010:
- nella Parte III, Libro VIII, al comma 2 dell’art. 98 la parola “tre” è sostituita dalla parola “due”;
- nella Parte III, Libro VIII, nel primo periodo del comma 4 dell’art. 101 le parole “è sospeso” sono sostituite dalle parole “può essere sospeso, a seguito di richiesta della CONSOB all’Organismo”.
L’art. 102, Parte III, Libro VIII è inoltre modificato come questo:
- al comma 5, le parole “è sospeso” sono sostituite dalle parole può essere sospeso, a seguito di richiesta della CONSOB all’Organismo”;
- sempre al comma 5, la parola “inoltre” è soppressa;
- al comma 6, le parole “nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d)“ sono soppresse.
Inoltre:
- nella Parte III, Libro VIII, il comma 2 dell’art. 103 è soppresso;
- nella Parte III, Libro VIII, il comma 3 dell’art. 103-bis è soppresso;
- nella Parte IV, Libro VIII, nell’art. 106, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: “d-bis) con l’esercizio dell’attivita’ di consulente finanziario di cui all’art. 18-bis del testo unico”;
- nella Parte IV, Libro VIII, il comma 1 dell’art. 107 è sostituito dal comma: “1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico”.
Nella Parte IV, Libro VIII, l’art. 108 è modificato come segue:
- alla lettera a) del comma 5, le parole “assegni bancari o assegni circolari” sono sostituite dalle parole “assegni bancari o
postali, assegni circolari o vaglia postali”;
- il comma 7 è sostituito dal comma “7. Il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che: a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del promotore; b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del promotore; c) l’utilizzo da parte del promotore comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi”. (Redazione)
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