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IL CASO DEL GIORNO

Allargata la produzione di documenti in appello

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 27 dicembre 2010

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La parte che, in primo grado, per qualsiasi ragione, non abbia prodotto o abbia prodotto tardivamente i documenti può, in appello, provvedere al deposito degli stessi senza preclusioni, in quanto così ha deciso il Legislatore.
Infatti, l’art. 58 del DLgs. 546/92 sancisce espressamente che in appello è “sempre ammessa” la produzione di documenti, senza eccezioni di sorta, adottando una formulazione diversa da quella del codice di procedura civile che, all’art. 345 così come modificato dalla L. 69/2009, contempla, in virtù di un principio generale, che nel secondo grado di giudizio non possono essere prodotti nuovi documenti, “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli

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