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IMPRESA

Fallibilità, contano i tre esercizi chiusi prima dell’anno di deposito dell’istanza

Lo ha stabilito il Tribunale di Sulmona, nell’ambito dei requisiti rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale

/ Roberta VITALE

Mercoledì, 29 dicembre 2010

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Nell’ambito dei requisiti rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale, i “tre esercizi antecedenti” di cui all’art. 1 comma 2 del RD 267/42 vanno individuati nei tre esercizi chiusi antecedentemente l’anno in cui è stata presentata l’istanza di fallimento.
È quanto affermato dal Tribunale di Sulmona nella sentenza del 18 novembre 2010.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del RD 267/42 (così come modificato prima dal DLgs. 5/2006 e poi dal DLgs. 169/2007), non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
-aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata ...

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