Fallibilità, contano i tre esercizi chiusi prima dell’anno di deposito dell’istanza
Lo ha stabilito il Tribunale di Sulmona, nell’ambito dei requisiti rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale
Nell’ambito dei requisiti rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale, i “tre esercizi antecedenti” di cui all’art. 1 comma 2 del RD 267/42 vanno individuati nei tre esercizi chiusi antecedentemente l’anno in cui è stata presentata l’istanza di fallimento.
È quanto affermato dal Tribunale di Sulmona nella sentenza del 18 novembre 2010.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del RD 267/42 (così come modificato prima dal DLgs. 5/2006 e poi dal DLgs. 169/2007), non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
-aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata ...
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