Onere della prova ripartito fra debitore e creditore istante
L’inammissibilità del fallimento spetta al debitore, la qualità di imprenditore commerciale spetta al creditore
Il Tribunale di Sulmona, nella sentenza del 18 novembre 2010, si è pronunciato in tema di requisiti rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale di cui all’art. 1 comma 2 del RD 267/42.
In merito, si osserva che, sull’art. 1 del RD 267/42 – “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo” –, è intervenuto il Legislatore, sostituendo tale norma, prima con il DLgs. 5/2006 e poi con il successivo DLgs. 169/2007.
In particolare, il comma 2 dell’articolo citato individua alcuni parametri dimensionali dell’impresa, al di sotto dei quali l’imprenditore commerciale non fallisce. Per non essere esposto a fallimento, è necessario che il debitore non abbia superato anche uno solo dei limiti fissati relativamente ...
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