Risarcibile il danno per «scomparsa» del numero telefonico dall’elenco
La Cassazione ha riconosciuto a un professionista il danno da perdita degli affari e quello all’immagine professionale
Per l’esclusione del numero telefonico dello studio di un professionista dall’elenco telefonico stesso e dal servizio dell’elenco abbonati va risarcito il danno patrimoniale da perdita degli affari e quello relativo alla lesione all’immagine professionale.
È quanto stabilito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1418 del 21 gennaio 2011.
Una società telefonica veniva condannata dalla Corte d’Appello (in riforma della decisione del Tribunale) al pagamento della somma di euro 70.000 in favore di un avvocato, a titolo di risarcimento dei danni per il disservizio provocato dalla società sulle utenze telefoniche intestate allo studio dell’attore. Avverso tale decisione proponeva ricorso la società telefonica.
La Suprema Corte conferma ...
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