Società cancellata: giurisprudenza «indecisa» sulle sopravvenienze attive
I giudici hanno finora offerto interpretazioni contrastanti, divise fra riviviscenza della società ed estinzione irreversibile
Ai sensi dell’art. 2495 comma 2 c.c., “ferma restando l’estinzione della società”, i creditori sociali non soddisfatti, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, possono far valere i loro crediti verso i soci, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e verso i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Sulla disposizione richiamata sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sostenendo l’efficacia costitutiva della cancellazione delle società di capitali dal Registro delle imprese. Queste ultime, infatti – con le sentenze 22 febbraio 2010 nn. 4060, 4061 e 4062 – hanno precisato che, per effetto del novellato art. 2495 comma 2 c.c. (a seguito della riforma del diritto ...
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