Sospensione feriale e sospensione da adesione cumulabili
La Cassazione ha confermato che i 90 giorni dell’istanza di adesione si sommano alla sospensione che si verifica dal 1° agosto al 15 settembre
I giudici di legittimità confermano che la sospensione di 90 gg. del termine per la proposizione del ricorso di cui all’art. 6 co. 3 del DLgs. 218/97 si somma alla sospensione feriale dei termini che, ex art. 1 della L. 742/69, si verifica dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Questo è l’interessante (anche se scontato) principio enunciato con la sentenza n. 2682 depositata il 4 febbraio scorso: scontato perché nella normativa attuale non è dato rinvenire alcun elemento ostativo alla sovrapponibilità delle due sospensioni; interessante in quanto si tratta di un aspetto dotato di gran valenza operativa.
La Cassazione è molto chiara: il contribuente ha diritto di fruire di entrambe le sospensioni, “non essendo previsto da alcuna norma di legge il divieto di cumulabilità ...
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