Solo il dissidio irreversibile è causa di scioglimento della società
Tale causa, costituita dall’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si configura se il dissidio non è superabile applicando strumenti giuridici
La causa di scioglimento della società costituita dall’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si configura in presenza di un dissidio tra i soci irreversibile e definitivo non superabile tramite l’applicazione di strumenti giuridici.
È quanto desumibile dal decreto 13 dicembre 2010 del Tribunale di Alessandria.
Ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3 c.c., le spa, le sapa e le srl si sciolgono per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. In base al successivo art. 2485 c.c., inoltre, gli amministratori sono tenuti ad accertare il verificarsi di tale causa di scioglimento e procedere all’iscrizione presso il Registro delle imprese della relativa dichiarazione. Quando gli amministratori omettono tali adempimenti,
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