Rebus omesso versamento a seguito di conciliazione giudiziale
L’art. 48 del DLgs. 546/92 prevede che le somme vadano versate a processo già estinto
La conciliazione giudiziale consente al contribuente ed agli uffici finanziari di definire la controversia, in maniera totale o parziale, dinanzi al giudice di primo grado, potendo eventualmente negoziare l’entità della pretesa. In tal caso, le sanzioni sono ridotte al 40% di quelle irrogabili in relazione all’ammontare del tributo controverso.
Il procedimento per la conciliazione, dal punto di vista normativo, presenta alcune lacune, colmate puntualmente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3560 del 2009. Infatti, il versamento deve avvenire entro venti giorni dalla formazione del processo verbale di conciliazione, quindi in un momento successivo alla sentenza di estinzione del giudizio. Non a caso, nella conciliazione in udienza, il giudice, preso atto dell’accordo, ...