Per dichiarare fallimento, conta la sede principale dell’impresa
È competente il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha tale sede, anche alla luce delle modifiche a opera del DLgs. 5/2006 in materia
L’art. 9, comma 1 del RD 267/42 (c.d. “Legge fallimentare”) prevede che competente per la dichiarazione di fallimento è il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
In merito, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10 marzo 2011 n. 5793, che ha applicato, ratione temporis, alla fattispecie, la normativa nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal DLgs. 9 gennaio 2006 n. 5.
Ricorda la Cassazione nella ordinanza in esame che, ai fini dell’identificazione della “sede principale” della società, la costante giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi:
- la sede principale va identificata con il luogo “in cui si svolge prevalentemente l’attività amministrativa ...
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