Lavoratori in mobilità: agevolazioni «escluse» se c’è trasferimento d’azienda
Il datore di lavoro deve essere un’azienda effettivamente nuova, senza alcun collegamento con la precedente
Non si può accedere al beneficio degli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità, se il nuovo datore di lavoro risulta essere il medesimo che ha cessato l’attività dell’impresa presso la quale erano precedentemente assunti. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8069 di ieri, 8 aprile 2011.
Nel caso di specie, un’impresa artigiana impugnava presso il giudice di primo grado una cartella esattoriale dell’INPS relativa all’accertamento dell’indebito godimento di sgravi contributivi, ex lege 223/1991, per l’assunzione di quattro lavoratori precedentemente collocati in mobilità. Per l’Istituto previdenziale esisteva un collegamento così netto tra le due società – una snc cessata e l’attuale ...
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