Intervento del Tribunale anche per sostituire il liquidatore dimissionario
A giudizio del Tribunale di Milano, anche in tal caso si applica l’art. 2487 comma 2 c.c., che riguarda la nomina del liquidatore
L’art. 2487, comma 2 c.c., in tema di nomina del liquidatore, si applica estensivamente anche all’ipotesi di sostituzione del liquidatore dimissionario; spetta, quindi, al Tribunale procedere “direttamente” alla sostituzione del liquidatore dimissionario allorché l’assemblea, convocata per deliberarla, non sia stata in grado di provvedervi. A stabilirlo è il Tribunale di Milano con decreto del 14 gennaio 2011.
Ai sensi dell’art. 2487, comma 2 c.c., se gli amministratori omettono la convocazione dell’assemblea per la nomina del liquidatore, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, a provvedervi sarà il Tribunale su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41