Mero gradimento: recesso sospeso anche per il trasferimento di quote
La clausola di sospensione può essere introdotta in sede di modificazione dello statuto
In presenza di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità delle partecipazioni, lo statuto della srl può prevedere che il termine (massimo) di due anni di “sospensione” del diritto di recesso decorra anche dall’acquisto di una partecipazione già esistente. La clausola di sospensione del diritto di recesso, inoltre, può essere introdotta anche in sede di modificazione dell’atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dall’introduzione della clausola ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione ovvero ancora dall’acquisto di una partecipazione già esistente. È quanto sancito dal Consiglio Notarile di Milano nella massima 5 aprile 2011 n. 119.
Ai sensi dell’art. 2469 comma 1 c.c., le partecipazioni ...
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