L’aggravamento del dissesto «allunga» la prescrizione
Il termine per l’azione dei creditori sociali decorre dall’ulteriore diminuzione dell’attivo
L’eventuale insufficienza del patrimonio sociale rispetto al soddisfacimento delle pretese dei creditori sociali (ovvero l’eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell’impresa) può risultare anche in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento (o di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa) e anche solo nella fase liquidativa; in ogni caso, qualora nel corso della procedura dovesse risultare un’ulteriore diminuzione dell’attivo che comporti un aggravamento dello sbilanciamento in senso sfavorevole alle aspettative dei creditori sociali, il termine di prescrizione per l’azione ex art. 2394 c.c. comincia a decorrere da questo momento. È questo il principio sancito dalla sentenza 16 aprile 2011 del Tribunale di Udine.
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