Agevolazione prima casa anche sull’acquisto di una quota di immobile
Per la Cassazione, in caso di rivendita di immobili nel quinquennio, il beneficio non decade se si compra una quota purché significativa
L’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, al comma 4 della nota II-bis, stabilisce che si decade dalle agevolazioni “prima casa” se gli immobili, per i quali sono state pagate le imposte in misura ridotta, vengono trasferiti a titolo gratuito oppure oneroso prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto.
La decadenza non si realizza, però, nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione. La norma nulla dice di più, lasciando solamente intendere che, mentre per l’agevolazione originaria non occorre la destinazione effettiva dell’immobile a propria abitazione, nel caso di riacquisto tale obbligo
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