Imposte ridotte anche per i fondi rustici montani oggetto di usucapione speciale
Il fondo deve però essere accorpato o costituire arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici
Con la risoluzione n. 76 diffusa ieri, 27 luglio 2011, l’Agenzia supera precedenti chiarimenti e afferma che anche i decreti di usucapione speciale di fondi rustici con annessi fabbricati situati in territori montani beneficiano di una riduzione delle imposte.
L’art. 1159-bis c.c., introdotto dall’art. 1 della L. n. 346/1976, contempla infatti due istituti volti a favorire l’acquisto della piccola proprietà rurale da parte di soggetti coltivatori. Il primo istituto (comma 1) riguarda la cosiddetta “usucapione speciale”, secondo la quale “la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”, anziché per venti anni (termine ...
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