Indetraibile l’IVA delle fatture in fotocopia
Secondo la Cassazione, le fotocopie sono «sospette», se l’assenza degli originali non è adeguatamente motivata
La normativa vigente prevede che, ai fini della detraibilità dell’IVA, le fatture di acquisto debbano essere conservate in originale e, in caso di perdita, su contestazione dell’Amministrazione finanziaria, spetta al contribuente provare la forza maggiore che ne ha determinato lo smarrimento, nonché ricostruire tali documenti sulla base dei dati raccolti dai fornitori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13943 del 24 giugno 2011.
L’articolo 39, ultimo comma, primo periodo, del DPR 633/1972, che disciplina la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini IVA, dispone che i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti devono essere conservati a norma dell’art. ...
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