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Contrabbando e confisca per il gioiello costoso non dichiarato in dogana

Il sistema doganale unionale, anche con riferimento ai regimi semplificati, resta basato sul principio dichiarativo

/ Valeria BALDI

Martedì, 12 maggio 2026

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Indossare un costoso gioiello, in assenza di dichiarazione in dogana, integra l’illecito di contrabbando e comporta la confisca del bene.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10 maggio 2026 n. 13587, ha esaminato la vicenda di una cittadina ucraina, sottoposta a controlli da parte della Guardia di finanza a bordo di un treno, proveniente dalla Svizzera e diretto a Milano.
Alla domanda di rito, la stessa ha riferito di non avere nulla da dichiarare, pur indossando una costosa collana, acquistata alcuni mesi prima, la cui custodia è stata rinvenuta occultata in un sacchetto di cibo.

Ravvisando l’introduzione nel territorio doganale dell’Unione di un bene di origine estera, di valore significativo e soggetto a IVA all’importazione, in assenza di dichiarazione – nonostante l’esplicita domanda dei verbalizzanti – la Guardia di finanza ha ritenuto sussistente il contrabbando amministrativo depenalizzato di cui all’art. 282 del TULD e l’applicabilità della confisca obbligatoria di cui all’art. 301 del TULD.

La contribuente ha proposto ricorso avverso l’atto di contestazione e la confisca notificati dall’Agenzia delle Dogane, lamentando, in particolare, l’applicabilità del regime di ammissione temporanea previsto dalla Convenzione di Istanbul: tale motivo è stato accolto dal giudice di appello, il quale ha ritenuto, alla luce dell’Allegato B.6 della citata Convenzione, che i gioielli personali del viaggiatore extra-Ue rientrassero tra gli effetti personali ammessi in esenzione temporanea senza obbligo di dichiarazione né di documentazione doganale, che mancasse una condotta idonea a integrare l’occultamento fraudolento e che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione la confisca ex art. 301 del TULD.

Su ricorso dell’Agenzia delle Dogane, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rilevando come il sistema doganale unionale, anche con riferimento ai regimi semplificati, resti basato sul principio dichiarativo. Anche nel caso in cui il gioiello fosse qualificabile come effetto personale, suscettibile di ammissione temporanea, la relativa disciplina presupporrebbe, in ogni caso, che il bene sia vincolato al regime mediante una dichiarazione doganale, sia pure resa in forma semplificata, in modo tale da consentire all’autorità di frontiera l’identificazione del bene e la verifica dei presupposti e delle condizioni del rientro.

L’esonero dal documento, pertanto, non estingue l’obbligo di dichiarazione, né corrisponderebbe alla ratio del regime di ammissione temporanea attribuire ai viaggiatori extraunionali la facoltà di introdurre nel territorio doganale beni di valore rilevante senza alcuna forma di previa informazione all’autorità doganale.

I giudici di legittimità hanno peraltro rilevato come la Corte di giustizia non abbia in nessun modo verificato i requisiti in presenza dei quali un bene può essere qualificato come effetto personale ai sensi della Convenzione di Istanbul – effetto personale, ragionevolmente necessario per il viaggio, assenza di finalità commerciali – con la conseguenza che tale qualifica deve escludersi in relazione alla costosa collana.

La Cassazione non ha ritenuto condivisibile, inoltre, l’assunto del giudice di merito secondo cui la visibilità del bene (in quanto indossato dalla viaggiatrice) escluderebbe la volontà di sottrarlo ai controlli: e in verità l’illecito di cui all’art. 282 del TULD si perfeziona con la sola omessa dichiarazione, il cui dolo è generico e si desume dalla consapevole risposta negativa alla domanda di rito.

Rileva il non aver sottoposto la merce al circuito di controllo doganale

Nell’ordinamento doganale, poi, la dichiarazione costituisce lo strumento attraverso il quale l’operatore (o il viaggiatore) comunica all’autorità di controllo la scelta del regime richiesto e le circostanze rilevanti ai fini dell’imposizione e dei controlli. Ne consegue che l’omissione dichiarativa non può essere neutralizzata valorizzando elementi meramente fattuali (quali l’assenza di occultamento ovvero la visibilità del bene), poiché ciò che rileva è la mancata sottoposizione della merce al circuito di controllo doganale nel momento dell’ingresso nel territorio unionale.

Con riferimento alla persistente operatività della confisca ex art. 301 del TULD anche in caso di contrabbando semplice depenalizzato, infine, la Suprema Corte ha richiamato la propria giurisprudenza a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 18286/2024), che ha definitivamente chiarito che la confisca doganale costituisce una misura di sicurezza patrimoniale, autonoma rispetto alla sanzione pecuniaria e del tutto indipendente dal titolo penale o amministrativo dell’illecito, e che essa è tuttora obbligatoria nei casi di contrabbando, ivi compreso quello amministrativo derivante da omessa dichiarazione di merce estera, essendo funzionale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dello Stato.

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