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Ritenute «interne» se l’aliquota è inferiore a quella convenzionale

/ REDAZIONE

Martedì, 12 maggio 2026

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13519/2026 ha stabilito che, se le disposizioni interne prevedono un’aliquota per il prelievo a titolo d’imposta in capo ai non residenti più favorevole di quella che si rinviene nelle corrispondenti norme delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la ritenuta deve essere operata secondo le disposizioni interne.

Nel caso concreto è stata considerata applicabile la ritenuta del 12,50% ex art. 26 comma 5 del DPR 600/73 vigente all’epoca dei fatti (il 2009) per gli interessi sui finanziamenti corrisposti al socio residente in Belgio, inferiore a quella del 15% prevista dall’art. 11 della Convenzione Italia-Belgio sui redditi della stessa natura. È stata quindi ritenuta erronea la decisione di secondo grado, secondo cui l’art. 169 del TUIR (in base al quale le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano in deroga alle norme convenzionali, se più favorevoli al contribuente) non riguarda la posizione del sostituto d’imposta.

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