Credito IVA, cessione con rimborso
Il trasferimento nell’ambito di un’operazione straordinaria consente, invece, anche l’utilizzo in compensazione
La cessione del credito IVA, sebbene effettuata in ossequio a criteri civilistici, non è sempre opponibile all’Amministrazione finanziaria, in quanto è richiesta l’osservazione di una particolare procedura fiscale. In primo luogo, è necessario che l’eccedenza detraibile oggetto di vendita, anche solo parziale (risoluzione n. 103/2006):
- risulti dalla dichiarazione annuale del cedente, a norma dell’art. 5, comma 4-ter, del DL n. 70/1998 (C.M. n. 192/1997);
- sia stata richiesta a rimborso mediante compilazione del quadro VR, ai sensi dell’art. 38-bis del DPR n. 633/1972.
In altri termini, non può ritenersi validamente ceduto il credito emergente dall’istanza di rimborso infrannuale – salvo il caso della successiva conferma nella dichiarazione annuale (norma ...
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