Commercianti: indennità di maternità solo dopo l’iscrizione negli elenchi
Per la Cassazione, il beneficio è precluso anche se la domanda di iscrizione viene accettata con effetto retroattivo
Il diritto all’indennità di maternità spetta alla lavoratrice autonoma, che esercita attività commerciale, solo dopo l’iscrizione – e più precisamente dopo la richiesta di iscrizione – negli appositi elenchi; e questa condizione vale anche se la domanda viene accettata con effetto retroattivo e accompagnata dal versamento dei contributi fin dall’inizio dell’attività.
La ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17734 del 29 agosto 2011.
Nel caso di specie, i giudici della Corte d’appello accoglievano la domanda di una lavoratrice autonoma, esercente attività commerciale, diretta al conseguimento dell’indennità di maternità erogata dall’INPS in relazione al parto avvenuto il 27 luglio 2000. L’Istituto previdenziale, al contrario, ...
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