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Depositi IVA: obbligo di garanzia per i beni in libera pratica

In base al DL Sviluppo, inoltre, non è più richiesta la localizzazione preventiva della merce, ora affidata alla tenuta della contabilità di magazzino

/ Luigi Andrea CARELLO

Lunedì, 19 settembre 2011

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Con la Nota n. 84920 del 7 settembre scorso, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti indicazioni operative sulle nuove disposizioni riguardanti i depositi IVA. Si tratta delle novità introdotte in sede di conversione del Decreto Sviluppo (DL 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011) all’articolo 50-bis del DL 331/1993, la cui operatività ha effetto a partire dal 12 settembre (cfr. Nota delle Dogane n. 8609/2011).

Le modifiche apportate dal Legislatore riguardano, essenzialmente, sia l’ambito di applicazione del deposito IVA, sia l’obbligo di garanzia per le merci in regime di libera pratica custodite in deposito IVA, su cui l’Amministrazione finanziaria aveva fornito precisi indirizzi operativi (vedi circ. Dogane n. 16/D del 2006; CM n. 145/E

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