Il condono delle liti pendenti vale come attenuante ai fini penali
Di conseguenza, il contribuente/imputato può beneficiare del cosiddetto «patteggiamento»
La definizione delle liti pendenti introdotta dalla “manovra correttiva 2011” (art. 39, comma 12, del DL 98/2011) non è inibita dal fatto che nei confronti del contribuente indagato/imputato sia pendente un procedimento avente natura penale. Infatti, l’art. 16 della L. 289/2002, cui rinvia la norma appena citata, non contiene alcun riferimento all’eventuale avvenuto esercizio dell’azione penale, a differenza di ciò che era contemplato dagli artt. 7 e 15 della L. 289/2002.
Tuttavia, la definizione della lite ha effetto, sul versante penale, in merito ad altri aspetti, posto che il condono vale come circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 74/2000 e, proprio per questo motivo, rende possibile il cosiddetto “patteggiamento”.
Tanto ...
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