Formalizzazione dell’incarico di revisione anche per il Collegio sindacale
Occorre individuare la portata della revisione, le conseguenti responsabilità e il contenuto delle Relazioni
Come evidenziato in un precedente intervento (si veda “Collegio sindacale: la valutazione dell’incarico precede la candidatura” del 10 ottobre 2011), secondo le linee guida del CNDCEC diffuse lo scorso mese di settembre, il Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, dovrebbe, prima di accettare l’incarico, individuare le condizioni indispensabili per lo svolgimento dello stesso (i cosiddetti termini dell’incarico) e dovrebbe avere conferma che la direzione aziendale le abbia comprese e accettate.
Nell’impossibilità di una trasposizione automatica dei principi di revisione al caso del Collegio sindacale, stanti le peculiarità che lo contraddistinguono rispetto al modello internazionale del revisore unico (persona fisica o ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41