Ritardo nell’indennità sostitutiva della reintegra: gli obblighi retributivi restano
Secondo la Cassazione, vige il principio che impedisce al datore, che adempie in ritardo, di soggiacere al solo onere di interessi e rivalutazioni
Se un lavoratore illegittimamente licenziato opta per l’indennità sostitutiva dell’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro – prevista ai sensi dell’art. 18 comma 5 della L. n. 300/1970 – il datore di lavoro, in caso di ritardato pagamento, è obbligato a corrispondere le retribuzioni fino all’effettiva erogazione dell’indennità medesima.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21421 di ieri, 17 ottobre 2011.
Nel caso di specie, due lavoratori vedevano accolta dal Tribunale la richiesta di dichiarare illegittimo il loro licenziamento e, a seguito della sentenza, avevano optato per l’indennità, corrispondente a 15 mensilità, in luogo della reintegrazione; tuttavia, essendo stata – tale indennità – corrisposta dal
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41