Società di comodo, credito IVA limitato
La normativa prevede il divieto di compensazione, rimborso e cessione, e restrizioni anche per la liquidazione di gruppo
Le società non operative, aventi ricavi effettivi inferiori a quelli presunti derivanti dall’applicazione dell’art. 30 della L. n. 724/1994, sono soggette a particolari vincoli di utilizzo del credito IVA. Il comma 4 della disposizione stabilisce, infatti, che il credito della società non operativa, risultante dalla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, non può essere richiesto a rimborso, né ceduto ovvero utilizzato in compensazione orizzontale (art. 17 del DLgs. n. 241/1997), essendo prospettabile soltanto quella verticale, ovvero a diminuzione oppure estinzione di debiti IVA.
A questo proposito, la normativa in parola dispone, tuttavia, la decadenza dal diritto alla riportabilità del credito IVA – a scomputo del tributo relativo ai periodi d’imposta
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