Indeducibile la spesa di pubblicità per conto di terzi
La valutazione non deve limitarsi al collegamento con la produzione di maggiori ricavi, ma va indagata la natura del rapporto fra società
La spesa di pubblicità (nella fattispecie di sponsorizzazione), sostenuta da un’impresa a favore di un terzo soggetto, non costituisce elemento sufficiente per qualificare un contratto come stipulato per conto altrui, e come tale rappresenta un costo indeducibile per carenza del requisito di inerenza, in quanto è necessario indagare sulla natura del rapporto tra la società che ha sostenuto la spesa e il terzo soggetto, al fine di valutare i vantaggi e l’utilità ritraibili dalla pubblicità svolta in favore del terzo. Questo è l’importante principio statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24065 depositata ieri, che ha in tal modo cassato la sentenza impugnata emessa in precedenza dalla C.T. Reg. del Lazio.
La fattispecie sottoposta al vaglio di legittimità della ...
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