Decadenza biennale per il rimborso dell’IVA versata in eccedenza
Lo ha stabilito la Cassazione, sancendo che la presentazione dell’istanza oltre tale termine determina l’estinzione del credito restitutorio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25500 di ieri, 30 novembre 2011, ha stabilito che l’istanza per il rimborso di somme versate in eccedenza, a titolo di IVA, è assoggettato al termine di decadenza biennale, di cui all’art. 21 del DLgs. n. 546/92. La presentazione dell’istanza oltre tale termine, quindi, determina l’estinzione del credito restitutorio.
La questione sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità attiene, in particolare, all’assoggettabilità al termine biennale di cui all’art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546/92 delle somme versate in eccedenza ai fini IVA, ed all’individuazione del momento da cui deve farsi decorrere tale termine. A tale proposito, la parte resistente (società fallita) ritiene che il termine iniziale ...
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