ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Decadenza biennale per il rimborso dell’IVA versata in eccedenza

Lo ha stabilito la Cassazione, sancendo che la presentazione dell’istanza oltre tale termine determina l’estinzione del credito restitutorio

/ Sandro CERATO

Giovedì, 1 dicembre 2011

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25500 di ieri, 30 novembre 2011, ha stabilito che l’istanza per il rimborso di somme versate in eccedenza, a titolo di IVA, è assoggettato al termine di decadenza biennale, di cui all’art. 21 del DLgs. n. 546/92. La presentazione dell’istanza oltre tale termine, quindi, determina l’estinzione del credito restitutorio.

La questione sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità attiene, in particolare, all’assoggettabilità al termine biennale di cui all’art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546/92 delle somme versate in eccedenza ai fini IVA, ed all’individuazione del momento da cui deve farsi decorrere tale termine. A tale proposito, la parte resistente (società fallita) ritiene che il termine iniziale ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU