Nuove regole per il riporto delle perdite realizzate dal 2006 in poi
La circ. 53/2011 dell’Agenzia conferma che tali perdite sono compensabili con il reddito del 2011 nel limite dell’80% di quest’ultimo
L’Agenzia delle Entrate ha commentato, con la circolare n. 53 del 6 dicembre 2011, il nuovo regime delle perdite d’impresa ridisegnato dal DL 98/2011. La circolare recepisce, di fatto, gli orientamenti che si sono delineati successivamente alle modifiche normative, le quali sono limitate ai soggetti IRES (enti non commerciali esclusi).
In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 84 del TUIR, nessuna perdita fiscale deve essere “abbandonata” per scadenza dei termini: il limite previsto dalla norma (80%) è fissato non sulla perdita, bensì sul reddito imponibile che essa va a compensare; conseguentemente, la quota di perdita che non ha potuto trovare compensazione con il reddito del periodo successivo ...
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