Principio di responsabilità personale anche per le snc
In caso di violazione amministrativa, non rispondono i singoli soci in quanto tali, ma solo la persona fisica autrice dell’illecito
In base all’art. 3 della L. 689/1981, in caso di violazione amministrativa riferibile ad una società di persone, la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto illecito, salva l’eventuale responsabilità solidale della società (e quindi dei soci), a norma dell’art. 6 di tale legge. Il principio secondo cui la responsabilità per le violazioni amministrative è personale esclude, invece, che i soci di una società di persone possano essere direttamente assoggettati a sanzione in base a tale qualità.
È quanto emerge dalla sentenza n. 26302 della sezione II della Cassazione, depositata il 7 dicembre 2011. Tale pronuncia interviene su un tema interessante, spesso fonte di equivoci in sede giurisprudenziale: quello del discrimine tra la responsabilità ...
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