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LETTERE

La riduzione del tirocinio professionale è una vera agevolazione?

Lunedì, 12 dicembre 2011

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Caro Direttore,
le modifiche apportate con il Decreto “Salva Italia” riducono a 18 mesi la durata del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di Stato.

Per quanto riguarda la professione di dottore commercialista occorre fare alcune puntualizzazioni. L’attuale disciplina prevede che il tirocinio possa essere iniziato già dopo aver conseguito la laurea triennale qualora lo studente si iscriva ad un corso di laurea specialistico convenzionato.

Nei fatti, una volta conseguito il titolo specialistico, il tirocinio per la sezione A ha una durata di 12 mesi. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che fino al 1995 era possibile sostenere l’esame di stato senza aver svolto alcun periodo di tirocinio. L’obbligo del tirocinio fu allora introdotto per armonizzare la disciplina con le previsioni della disciplina comunitaria in termini di revisione legale dei conti.

Tutt’oggi la direttiva comunitaria 2006/43 all’art. 10 comma 1 prevede, per essere ammessi a sostenere la prova di abilitazione alla revisione dei conti, un tirocinio della durata di tre anni presso un revisore contabile. Non dovrebbe sfuggire il principio che l’ordinamento statale non può adottare norme che vadano contro quanto previsto dalle normative comunitarie in materia.

La conseguenza potrebbe essere quella di dover costringere i giovani laureati, che dovrebbero beneficiare della norma, a sostenere prima l’esame di abilitazione per la professione di dottore commercialista o esperto contabile e quindi, una volta abilitati, proseguire con altri 18 mesi di tirocinio così da completare il triennio e sostenere la prova di abilitazione per l’esercizio della funzione di revisore legale.

Siamo sicuri che si tratti di una vera agevolazione?


Alessandro Lini
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa

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