Sostitutiva applicabile ai finanziamenti per estinguere debiti pregressi
Il regime previsto dal DPR 601/73 vale anche per tali contratti, purché venga concessa al debitore un’effettiva disponibilità finanziaria
Si applica l’imposta sostitutiva di cui agli artt. 15-20 del DPR n. 601/73 ai contratti di finanziamento conclusi per estinguere debiti pregressi, a patto che venga concessa al debitore la disponibilità di effettive risorse finanziarie e non solo la rimodulazione di modi e tempi di restituzione di un credito già erogato. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 121 di ieri, 13 dicembre 2011.
A tal proposito, si ricorda che, in base ai citati artt. del DPR n. 601/73, i finanziamenti a medio e lungo termine, operati da banche, sono soggetti all’applicazione di un’unica imposta, sostitutiva di tutte quelle (imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative) ordinariamente applicabili all’atto di finanziamento ...
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