Contanti: violazioni comunicate solo alle Ragionerie territoriali dello Stato
Spetterà a loro, poi, segnalare immediatamente l’infrazione anche all’Agenzia delle Entrate
La comunicazione delle infrazioni in materia di limiti all’utilizzo di denaro contante, assegni “liberi” e libretti al portatore – limiti ridotti ad una soglia pari o superiore a 1.000 euro dal DL 201/2011 – continua a dover essere effettuata al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, più correttamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato. Saranno queste, poi, ad effettuare l’immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale. È quanto si desume dalla corretta lettura del nuovo art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.
Quest’ultima disposizione, anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 12 comma 11 del DL 201/2011, imponeva agli intermediari finanziari e ai ...
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