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Risarcimento danni non deducibile per l’ente finanziario

Per la C.T. Reg. di Torino, il costo è indeducibile perché l’operazione è avvenuta mediante transazione, perdendo così il requisito dell’inerenza

/ Giacomo D'ANGELO e Mario BONO

Venerdì, 3 febbraio 2012

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La recente sentenza della C.T. Reg. di Torino n. 101/27/11 del 13 dicembre 2011, già commentata su questo quotidiano per la parte inerente all’impossibilità di operare una svalutazione integrale del credito (si veda “Non è possibile svalutare integralmente un credito” dello scorso 23 gennaio), affronta anche un altro aspetto rilevante. Facendo seguito alla pronuncia della C.T. Prov. di Cuneo n. 71 del 4 agosto 2009, infatti, i giudici si sono pronunciati sulla deducibilità, in capo all’ente finanziario, del risarcimento danni (avvenuto mediante transazione) riconosciuto al proprio cliente a seguito della sottoscrizione di bond argentini.

Alla luce dei noti scandali finanziari degli ultimi anni (tra gli altri, Cirio, Argentina, Parmalat e Lehman Brothers), ...

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